Tribunale di Torino del 27.02.2023

Con ordinanza del 27.02.2023 il Tribunale di Torino, nella persona della dott.ssa Daniela Vitrò, è entrata nel merito della questione relativa all'usura delle cessioni del quinto dello stipendio, fissando i seguenti principi di diritto:

In merito alla prescrizione della domanda di ripetizione:
"La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, bensì, si configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata ovvero della chiusura del rapporto (sul punto, Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 17798/2011).
Ne consegue, nel caso in esame, che il diritto alla ripetizione non risulta prescritto, in quanto alla data dell’estinzione anticipata del rapporto del 31/08/2010 (doc. 3 ricorrente), il termine decennale veniva interrotto in data 04/08/2020 con l’invio a mezzo PEC del reclamo (doc. 17 ricorrente)
".

Sul calcolo del TEG:
"Sotto ogni possibile criterio interpretativo, pertanto, il premio di polizza è un costo collegato all’erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento; ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito; iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verifichino eventi che pregiudicano l’esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.); iv) soltanto con un’indebita forzatura di logica e linguaggio potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato. Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell’art. 644 co. 4 c.p.: “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Sul ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia:
"Non è accoglibile l’eccezione della resistente in ordine alla circostanza che le Istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti non prevedessero (o non prevedessero in maniera chiara e comprensibile) l’inclusione dei costi delle polizze nell’ambito del TEG, trattandosi di mere istruzioni di carattere tecnico, che non sono vincolanti ed hanno efficacia meramente consultiva.
Le istruzioni della Banca d’Italia non hanno infatti efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del TEG applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e agli operatori finanziari per il rilievo del TEGM e non potendo, ovviamente, derogare a quanto previsto dalla legge
".

Circa il principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia:
"I casi in cui non è possibile salvaguardare il principio di omogeneità, come rilevato dalle Sezioni Unite, sono quelli in cui non si hanno dati statistici a parte per i costi non riportati nel TEGM. Il caso in esame affrontato dalla Corte era quello dei contratti stipulati prima della rilevazione statistica a parte degli interessi moratori.
Ne deriva che in tutti gli altri casi differenti dall'incidenza di CMS e interessi moratori (polizze assicurative, commissioni di estinzione anticipata etc…) il principio di omogeneità cederà a quello superiore della onnicomprensività
".

Le conseguenze dell'usura:
"le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari sono date dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l’accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: “una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall’art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
Detto principio viene definitivamente chiarito dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite (nr. 19597/2020), laddove, in riferimento ai tassi moratori e alla sua alternatività rispetto ai tassi corrispettivi, espressamente stabilisce che “a differenza di altri ordinamenti, anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto
”.


 
  Di seguito la decisione: