Corte di Appello di Torino n. 204 del 2023

Con sentenza n. 204 del 2023 la Corte di Appello di Torino è entrata nel merito della questione relativa all'usura delle cessioni del quinto dello stipendio, fissando i seguenti principi di diritto:

Sul calcolo del TEG:
"La giurisprudenza di legittimità (vedi da ultimo Cassazione sez. 6-1 n. 3025 del 1°.02.2022) è consolidata nell’affermare: (i) che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo; sin dalla sentenza n. 8806 del 5.04.2017 (in senso conforme Cassazione n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)”.

Sul ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia:
"In nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica (vedi Cassazione a Sezioni Unite n. 19597/2020)".


Le conseguenze dell'usura:
"(...) dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. consegue che, laddove la soglia usura sia superata dalla pattuizione di interessi, commissioni e costi del credito (che complessivamente considerati esorbitano da detta soglia), sono nulle le relative clausole e non dovuti detti interessi, commissioni e costi.
Non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in tema di interessi di mora e interessi convenzionali
”.


 
  Di seguito la decisione: