Giudice di pace di Milano, sentenza n. 5380/2023

Con sentenza n. 5380 del 2023 il Giudice di Pace di Milano, nella persona della dott. Giorgio Di Giorgi, è entrato nel merito della questione relativa all'usura delle cessioni del quinto dello stipendio, fissando i seguenti principi di diritto:

Sulla competenza del Giudice di Pace:
"Pur essendo vero che ai sensi dell'art. 12, primo comma, c.p.c. 'il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione', nell'ipotesi in cui il giudice è tenuto ad esaminare, con efficacia di giudicato, l questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, questa regola subisce una deroga con la conseguenza che è l'intero valore del contratto a dover essere interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. nn. 2737/12, 21529/04 e 8958/98). Tuttavia, nel caso di specie l'eventuale accertamento della usuratietà del TG e della clausola di determinazione degli interessi, determinerebbe solo una nullità parizale del contratto, senza travolgere la validità dell'intero accordo contrattuale; pertanto, in ragione dell'art. 12 cit., il valore della causa si determina solo sulla base di quella parte del rapporto in contestazione che, nel caso in specie, è costituita dalla determinazione degli interessi contrattuali e dell'inclusione delle spese di polizza nel TEG, non essendo in contestazione l'esistenza o la validità dei rapporto contrattuali sottostanti”.

Sul calcolo del TEG:
"(...) la centralità sistemica della norma dell'art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria, impone che nel calcolo del TEG rientrino tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, con la solo esclusione di imposte e tasse; in particolare, devono rientrarvi anche le spese di assicurazione in quanto contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e dotati di una connotazione propriamente remunerativa”.

Le conseguenze dell'usura:
"per quanto riguarda le conseguenze della riscontrata usurarità del tasso di interessi, si aderisce a quell'orientamento giurisprudenziale, che si fonda sulla lettteralità del secondo comma dell'art. 1815 c.c., per cui il debitore non è più teneuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua. Difatti, la disposizione codicistica da ultimo richiamata, in viertù della quale 'se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi' viene interpretata in seno alla giurisprudenza di legittimità come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto finalizzata a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni, con la conversione del contratto di finanizamento da oneroso a gratutito”.
  Di seguito la decisione: