Corte di Appello di Milano, n. 508 del 2024

Con sentenza n. 508 del 20.02.2024 la Corte di Appello di Milano (Relatore, dott.ssa Rossella Milone) è entrata nel merito della questione relativa all'usura delle cessioni del quinto dello stipendio, fissando i seguenti principi di diritto:

Sul calcolo del TEG:
"Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, Unicredit richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell’usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM.
Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).
Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l’orientamento indicato dalla Cassazione, che ha 'videnziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)' (Cass. 20247/23)
”.

Le conseguenze dell'usura:
"Ai sensi dell’art. 1815 c.c. gli interessi non sono, quindi, dovuti e l’appellata deve restituire quelli percepiti sino all’estinzione anticipata.
La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.)
”.
  Di seguito la decisione: