Collegio di Coordinamento ABF n. 2830/2018

Con decisione n. 2830 dell'8.06.2018 il Collegio di Coordinamento dell'ABF si è espresso sulle conseguenze legate all'usura dei prestiti. 
Il Collegio, prende atto della presenza di due diversi orientamenti giurosprudenziali sulla corretta interpretazione dell'art. 1815, comma 2, del c.c., e segnatamente:
  1. l'intepretazione che impone la restituzione di tutte le spese collegate al prestito (interessi e commissioni) ad eccezione delle imposte;
  2. l'interpretazione che impone la ripetizione dei soli interessi.
Aggiunge il Collegio:
"Giova ricapitolare ancora una volta le ragioni addotte a sostegno rispettivamente dell’una e dell’altra.
2.2. - A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo) si pongono le seguenti ragioni: a) l’art. 1815, comma 2 cod. civ. si inserisce in un sistema normativo che mira a proteggere il contraente più debole e a contrastare il fenomeno dell’usura; b) l’accertato collegamento tra il contratto di finanziamento e i contratti di assicurazione stipulati a protezione del credito; c) la considerazione che limitare l’interpretazione della norma agli interessi in senso stretto darebbe luogo a comportamenti agevolmente elusivi delle finalità perseguite dal legislatore; d) il collegamento con l’art. 1419, comma 2 cod. civ. che sancisce ipotesi di nullità parziale del contratto, limitata a singole clausole sostituite di diritto da norme imperative.
2.3. - La diversa interpretazione, che limita la nullità alla clausola che stabilisce gli interessi, si giova delle considerazioni seguenti: a) il tenore letterale dell’art. 1815, comma 2 cod. civ.; b) il confronto con la precedente versione di tale norma, che prevedeva la sostituzione degli interessi usurari con quelli legali; c) il suo carattere sanzionatorio e speciale che ne sconsiglia un’interpretazione estensiva; d) il possibile arricchimento ingiustificato del mutuatario; e) l’autonomia, rispetto al contratto di finanziamento, del collegato contratto di assicurazione
".

Il Collegio conclude ritenendo fondata l'interpretazione che intende riconoscere la ripetizione di tutte le spese collegate al prestito:
"A parere di questo Collegio il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’’inciso “comunque convenuti, a qualsiasi titolo” manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici - tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Viene pertanto stabilito il seguente principio di diritto:
Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

  Di seguito la decisione: