Trib. Torino - Sentenza n. 5084/2023

Con sentenza n. 5084 del 12.12.2023 il Tribunale di Torino si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.
Il Tribunale, nella persona della della dott.ssa Rachele Oliviero, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Circa la presenza di una transazione sottoscritta dal Cliente con espressa rinuncia ad ogni azione afferente il contratto, il Giudice rileva come nella transazione, relativa al rimborso degli oneri in seguito ad estinzione anticipata, "l’ampia enunciazione 'a tacitazione di ogni pretesa' non consenta di qualificare l’intervenuta transazione come novativa, tenuto conto del canone interpretativo di cui all’art. 1364 Cc e del fatto che le parti hanno discusso unicamente del rimborso degli oneri non goduti per effetto dell’estinzione anticipata, senza intervenire sulla validità del contratto e senza disciplinare un nuovo rapporto negoziale sostitutivo del preesistente.
Si tratta, dunque, di transazione conservativa, riguardante l'esecuzione e gli effetti di un negozio asseritamente illecito (perché contenente una promessa usuraria). Conseguentemente, la domanda di accertamento dell’illiceità del contratto di cui è causa non è preclusa dall'intervenuta transazione, poiché la nullità del contratto (rimasto in vita) travolge rendendo nulla anche la transazione ex art. 1972 c. 1 Cc".


Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice richiama ed aderisce alla nota giurisprudenza della Cassazione: "con la sentenza n. 8806/2017 la Suprema Corte ha chiarito che, 'ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo'.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22458/2018, n. 17466/2020 e n. 22465/2021 ed è stato riaffermato ancora di recente con la sentenza n. 3025/2022: 'ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)'.


In merito al ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia, nella sentenza viene ribadito quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: "contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d’Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegm, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria​". Ed ancora, il Giudice aggiunge: "(...) Se ne deriva che le istruzioni della Banca d’Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all’art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegm non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; in termini analoghi anche Cass. 3025/2022)".

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Luigi Riccio del foro di Torino.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio