GdP Torino - sentenza del 23.12.2023

Con sentenza del 23.12.2023 il Giudice di Pace di Torino si è espresso sul rimborso delle spese sostenute alla stipula e degli interessi nel caso di estinzione anticipata del prestito.
Il Giudice, nella persona della della dott.ssa Sabrina Gambino, in linea la consolidata giurisprudenza, ha ribadito come nel caso di estizione anticipata spetti al consumatore il rimborso della quota non goduta delle spese sostenute alla stipula. In merito al rimborso degli interessi non dovuti per la residua vita del contratto, il Giudice evidenzia come nel conteggio estintivo l'Intermediaio, contravvenendo a quanto pattuito nel contratto, ha quantificato gli interessi da stornare dal montante del prestito in maniera errata, ovvero applicando un metodo di calcolo (curva degli interessi) più svantaggioso per il cliente rispetto a quello pattuito in contratto (pro rata temporis).
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Per quanto conerne il diritto del consumatore al rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata del prestito, il Giudice rileva come "questa Giudice si è già pronunciata più volte (...) in senso affermativo sul diritto a ripetere in misura proporzionale alla vita residua del contratto (secondo il criterio del cd. pro-rata temporis), tutti i costi sostenuti per accedere al credito, anche per istruttoria, intermediazione ed interessi, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea in causa C-383/18 (“Lexitor”), ossia non discriminando sul genere di costi (recurring o up-front) e non discriminando in termini temporali"

Circa l'impatto della sentenza in causa C-555/21 della Corte di Giustizia Europea (caso “Unicredit Bank Austria”) nel caso in esame, il Giudice osserva come la sentenza in questione non sia in contrasto con la sentenza Lexitor in quanto le due intervengono su due fattispecie contrattuali differenti; segnatamente, la sentenza "Unicredit Bank Austria" concerne il credito al consumatore assistito da garanzia reale, mentre nel caso di cessioni del quinto dello stipendio la normativa è quella del credito al consumo, e quindi la Direttiva 2008/48/UE che, all'art. 16, regolamenta il caso di estinzione anticpata del prestito.
Pertanto il Giudice rigetta l'ipotesi (avanzata dall'Intermediario) di poter applicare la sentenza “Unicredit Bank Austria” anche ai contratti di credito al consumo, "dovendosi dunque applicare i principi espressi nella sentenza “Lexitor” al caso del credito al consumo privo di garanzie reali, mentre le “aperture” espresse dalla sentenza “Unicredit” a favore del legislatore nazionale hanno ad oggetto i finanziamenti assistiti da garanzia reale soggetti al regime di cui all’art. 25 Direttiva 2014/17/UE".

In relazione al metodo di calcolo del rimborso, il Giudice osserva che nei contratti di finanziamento in esame non è specificato un metodo di calcolo del rimborso diverso da quello pro rata temporis, con la conseguenza che dalla nullità delle clausole contrattuali che limitano il rimborso ne discenda il ricalcolo del rimborso degli oneri applicando il metodo in questione: "La declaratoria di nullità e l’assenza di validi criteri contrattuali integrativi di segno diverso giustifica-no l’applicazione del criterio del cd. “pro rata temporis” al rimborso dei costi complessivi del credito".

In merito al rimborso degli interessi, il Giudice rileva come nel contratto sia stabilito che in caso di estinzione anticipata spetti al consumatore il rimborso degli interessi applicando il criterio pro rata temporis: "Tale interpretazione risulta avvalorata anche dalla ord. Trib. Torino, Giudice La Manna del 13/2/2023 in causa R.G. n. 1548/2022, ponendo anche mente al fatto che il riquadro contrattuale disciplinante il rimborso anticipato menziona un rimborso di interessi e oneri “in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale”, senza ulteriori specificazioni o richiami di criteri ma-tematici di difficile computo, come il rimborso “alla francese” o secondo la curva degli interessi".


Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Luigi Riccio del foro di Torino.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio