Trib. Torino - sentenza del 13.12.2023

Con sentenza del 13.12.2023 il Tribunale di Torino si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.

Il Tribunale, nella persona della della dott.ssa Rachele Oliviero, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

In tema di cessione del credito, trattandosi di credito al consumo, il Giudice ha rilevato come "in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125 c. 3 Tub, oggi art. 125 septies Tub).

In tema di prescrizione, il Giudice chiarisce come "la prescrizione del diritto alla ripetizione non inizia a decorrere dalla stipula del contratto (20/07/2007), ma dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei non determina un frazionamento del finanziamento in distinti rapporti obbligatori, ma configura un’obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (sul punto cfr. Cass. 18951/2013; Cass. 17798/2011; Cass. 2301/2004).
Non sono, dunque, individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata, il che vale sia rispetto al diritto restitutorio della Banca in caso di credito insoluto, sia rispetto al diritto restitutorio del cliente conseguente alla nullità del finanziamento".


Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "In punto di diritto, si osserva che con la sentenza n. 8806/2017 la Suprema Corte ha chiarito che, 'ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo'.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22458/2018, n. 17466/2020 e n. 22465/2021 ed è stato riaffermato ancora di recente con la sentenza n. 3025/2022: 'ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)'.

In merito al ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia, nella sentenza viene ribadito quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: "Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d’Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegm, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e, recentemente, nelle sentenze"

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Luigi Riccio del foro di Torino.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio