Trib. Torino - sentenza del 03.12.2023

Con sentenza del 03.12.2023 il Tribunale di Torino si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.
Il Tribunale, nella persona della della dott.ssa Chiara Comune, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

In tema di prescrizione, il Giudice chiarisce come "Si osserva che il termine decennale decorre non già dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento, come eccepito da Santander, bensì dalla data di estinzione del rapporto".
Ed ancora, "Per mera completezza si osserva, inoltre, che il contratto di finanziamento non ha natura di contratto periodico essendo, all’opposto, unica la prestazione che il finanziato si impegna ad eseguire ovverosia la restituzione della somma. La rateizzazione di quest’ultima in più versamenti è afferente, quindi, non già a distinti rapporti obbligatori bensì ad un unico debito/negozio. Da tale assunto, quindi, ne consegue che è dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dalla chiusura del rapporto, che dovrà essere conteggiato il decorso del termine prescrizionale decennale (Cass. Civ. sent. n. 17798/2011, Cass. Civ. sent. 2301/2004 nonché Trib. di Torino, ord. del 27/2/2023 dott.ssa S. Vitrò). Si segnala, inoltre, che la domanda avente ad oggetto la restituzione delle somme corrisposte sine causa, in quanto scaturente dall’indebito, è soggetta alla prescrizione ordinaria (Cass. Civ. sent. n. 7897/2014)".

Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "Dirimente è, a tal proposito, l’art. 644, co. 4, c.p., il quale statuisce che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
È indubbio, stante il senso letterale e giuridico delle parole utilizzate dal legislatore, che i costi assicurativi non possano essere inclusi tra quelli afferenti alle imposte e tasse e che, all’opposto, debbano essere ricompresi tra le altre spese, a qualunque titolo, sostenute".

In merito al ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia, nella sentenza viene ribadito quanto già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: "le Istruzioni della Banca d’Italia non hanno alcuna efficacia precettiva nell’ambito dell’accertamento del TEG applicato al singolo caso di specie. Esse, infatti, non solo non sono finalizzate a stabilire il TEG ma non potrebbero comunque neppure derogare le disposizioni normative primarie e, in specie, la prescrizione di cui all’art. 644 c.p., la quale impone come già detto, in applicazione del principio di onnicomprensività, di includere tutti i costi sostenuti dal mutuatario/finanziato".

Per quanto concerne l'eccezione della Banca relativa al principio di omogeneità, il Giudice rileva che: "ove, comunque, l’operazione di adeguamento del tasso soglia non possa essere compiuta il principio di onnicomprensività e di tutela del finanziato è prevalente rispetto a quello di omogeneità".

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Luigi Riccio del foro di Torino.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio