Trib. Roma - sentenza del 25.05.2023

Con sentenza direttamente nel verbale della prima udienza del 25.05.2023 il Tribunale di Roma si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.
Il Tribunale, nella persona della della dott. Basile Fausto, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "nel merito, rilevato che nel calcolo del TEG di cui al contratto di finanziamento azionato non risultavano computate anche le spese obbligatorie relative all’assicurazione vita-infortuni; che tali spese, al contrario, come da costante giurisprudenza della S.C., vanno computate nel calcolo del TEG, da confrontare con il TSU, indipendentemente dalle contrarie indicazioni delle Istruzioni della Banca D’Italia ;".

Circa il risarcimento spettante al mutuatario, discostandosi dall'orientamento maggioritario, il Giudice rileva come l'applicazione di interessi usurari comporti il diritto dell'attore alla restituzione dei soli interessi, e non delle altre spese associate al prestito.

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Chiama Mastracci del foro di Roma.

Di seguito la sentenza:





Dott. Alessandro D'Antonio