Trib. Ancona - Ordinanza del 20.03.2023

Con ordinanza del 20.03.2023 il Tribunale di Ancona si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010. Il Tribunale di Ancora, nella persona del dott. Pietro Merletti, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "In tema di collegamento negoziale tra contratti bancari, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità darà luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento, che potrà essere vinta dando prova di totale assenza di funzionalità della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, ovvero provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l'occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi".

 
Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Federico Comba del foro di Milano.
Di seguito la sentenza:





Dott. Alessandro D'Antonio