Ordinanza del Trib. Bergamo del 18.09.2023

Con ordinanza del 18.09.2023 il Tribunale di Bergamo si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010. Il Tribunale, nella persona della della dott.ssa Chiara Mazzoni, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "la Cassazione ha rimarcato la natura omnicomprensiva della nozione di tasso ai fini dell’usura presunta e la ratio sottesa: “Secondo quanto in effetti dispone la norma del comma 5 dell’art. 644, «per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito». Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività della pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse (v. Cass. n. 8806/2017). 
Su tale base la Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito la necessità di computare nel TEG gli oneri assicurativi collegati al credito – presumendosi tale collegamento in caso di contestualità tra il finanziamento e l’assicurazione – indipendentemente dalla eventuale esclusione di tali oneri da parte delle Istruzioni della Banca d’Italia".


In merito al tasso soglia da confrontare con il TEG il Giudice chiarisce che "non merita adesione la tesi della convenuta secondo cui, per rispettare il principio dell’omogeneità, occorrerebbe rideterminare il tasso soglia considerando l’incidenza media del premio assicurativo in thesi rappresentata dalla differenza tra il TEGM del quarto trimestre 2009 e quello del primo trimestre 2010 (ossia il periodo in cui le Istruzioni, nell’aggiornamento del 2009 hanno previsto la generalizzata inclusione del premio assicurativo tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo del TEG). Tale ricalcolo del tasso soglia, lungi dall’assicurare l’omogeneità dei termini di comparazione, introdurrebbe due ulteriori cause di dissimmetria: (i) l’oscillazione dei tassi di interesse e (ii) l’oscillazione dei premi praticati sul mercato assicurativo".
 
In tema di prescrizione, il Giudice, contrariamente all'orientamento maggioritario rileva che "Come chiarito dalla Suprema Corte 'in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito occorre distinguere i casi di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, dai casi in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (poiché solo da questo momento diviene attuale l’interesse del soggetto alla restituzione della somma indebitamente percepita, e certo il suo diritto)' (Cass. n. 24653/2016).
Nel caso di specie la causa solvendi di ciascun pagamento di interessi e spese era assente ex art. 1815 c.c. fin dal momento della pattuizione dei corrispettivi usurari per il finanziamento. La prescrizione decennale dell’azione, pertanto, ha iniziato il proprio decorso dalla data di ciascun pagamento, in quanto indebito fin dall’origine
"

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Andrea Ruocco del foro di Foggia.

Di seguito la sentenza:





Dott. Alessandro D'Antonio