GdP Milano - sentenza n. 5380/2023

Con sentenza n. 5380/2023 del 19.09.2023 il Giudice di Pace di Milano si è espresso sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010. Il Giudice di Pace, nella persona del dott. Giorgio Di Giorgi, in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

Circa l'inclusione delle spese assicutative nel calcolo del TEG il Giudice rileva che: "il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul tema (Cassazione Civile sentenza n. 8806/2017 - Cassazione Civile sentenza n. 5160/2018 - Cassazione Civile ordinanza n. 22458/2018 - Tribunale di Milano sentenza n. 11209/2019 - Cassazione Civile sentenza n. 17466/2020 - Corte di Appello di Milano n. 1190/2021 - Tribunale di Torino ordinananza 26.07.2021 - Cassazione Civile ordinanza n. 22465/2021) ha ripetutamente dato risposta affermativa motivando come la centralità sistemica della norma dell'art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria, impone che nel calcolo del TEG rientrino tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse; in particolare, devono rientrarvi anche le spese di assicurazione in quanto contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e dotati di una connotazione propriamente remunerativa".

In merito al calcolo del risarcimento il Giudice ha ritenuto di dover aderire "a quell'orientamento giurisprudenziale, che si fonda sulla letteralità del secondo comma dell'art. 1815 c.c., per cui il debitore non è più tenuto al pagamento della quota dovuta a titolo di interessi, ma solo della sorte capitale residua. (...)" per cui "in caso di usurarietà del tasso applicato al finanziamento, il mutuatario è conseguentemente tenuto a restituire la sola sorte capitale".

Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Federico Comba del foro di Milano.
Di seguito la sentenza:





Dott. Alessandro D'Antonio