Corte di Appello di Milano - sent. 508/2024

Con sentenza del 20.02.2024 la Corte di Appello di Milano si è espressa sull'inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TEG delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate prima del 2010.
La Corte milanese, modificando il proprio orientamento passato ed in linea con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, ha ribadito come nel calcolo del TEG vadano incluse tutte le spese collegate al prestito, comprese le spese assicurative. 
Nella sentenza viene presa posizione su alcune questioni che si ritengono rilevanti.

In primis la Corte prende atto della necessità di modificare il proprio precedente orientamento sulla questione. Nello specifico, il Collegio rileva come controparte richiama nei propri scritti difensivi "la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell’usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM". Lo stesso Collegio, poi, prende atto della circostanza che tale soluzione interpretativa è stata disattasa dalla Suprema Corte di Cassazione nel provvedimento 20247/2023 "che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei".
Per quanto sopra esposto la Corte di Milano ha deciso di mutare il proprio orientamento, adeguandosi alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito– alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia".

Circa il calcolo del risarcimento, il Collegio ribadisce che "la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l’obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.)".


Il riusultato è stato ottenuto grazie alla preziosa collaborazione dell'Avv. Luigi Riccio del foro di Torino.

Di seguito la sentenza:




Dott. Alessandro D'Antonio