Sentenza Cassazione n. 37058/2021

Con l'ordinanza n. 37058 del 2021 la Cassazione – richiamando le precedenti sentenze n. 8806/2017 e n. 22458/2018, ha ribadito che “ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo”.

Gli Ermellini sono intervenuti anche sul tema del principio di omogeneità tra TEG e tasso soglia. Con un richiamo alla sentenza n. 19597/2020, il Collegio evidenzia che in mancanza di dati e informazioni che permettano una armonizzazione del TEG con il TEGM occorrerà procedere considerando il TEGM indicato nei decreti ministeriali: "(…) che anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) ‘in ragione dell’esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato (punto ii.3. iii)’".


  Di seguito la sentenza: