Sentenza Cassazione n. 31734/2023

Con l'ordinanza n. 31734 del 2023 la Cassazione - richiamando la sentenza n. 8806 del 2017 - ha riaffermato il principio secondo cui "ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità – contestualità pacifica nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenza impugnata) – tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo".

In merito, poi, al principio di omogeneità, il Collegio ha chiarito che in mancanza di rilevazioni statistiche sulla spesa non inclusa nel calcolo del TEGM, il confronto dovrà essere effettuato tra il TEG, comprensivo di tutte le spese collegate al credito, ed il tasso soglia risultante dai decreti ministeriali: "(...) laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione deve essere effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti".

 

  Di seguito la sentenza: