Sentenza Cassazione n. 17466/2020

Con la sentenza n. 17466 del 2020 la Cassazione è intervenuta su la asserita usura di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, ribadendo i seguenti principi di diritto.

"Sussiste l'usurarietà del praticato tasso poichè ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 , comma 4, cp, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".

Sul ruolo delle Istruzioni della Banca d'Italia nel calcolo del TEG, gli emrellini hanno chiarito che "Le rilevazioni della Banca d’Italia hanno l’unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo cui tener conto al fine di accertare l’usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell’art. 644 cod. pen.".


  Di seguito la sentenza: